(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 26 luglio 1997) IL PRESIDENTE REGIONALE Visti gli artt. 14 lett. q), e 20 dello Statuto; Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale" ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale; Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995 n. 11 "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994"; Vista l'ipotesi di integrazione al suddetto accordo sottoscritta in data 24 ottobre 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAS, SADIRS e limitatamente al punto 3 anche dalla CILDI; Rilevato che la Giunta regionale nella seduta del 7 febbraio 1996 ha esaminato favorevolmente la suddetta integrazione al decreto presidenziale 20 gennaio 1995, riferendo alla Commissione di merito dell'Assemblea regionale; Vista la deliberazione n. 116 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 4 aprile 1996, con la quale e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991, la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro; Vista la deliberazione n. 27/1997 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, adottata nell'adunanza del 5 marzo 1997, che dichiara non conforme a legge l'art. 1 dell'ipotesi di accordo integrativo del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, nel testo allegato alla delibera della Giunta regionale n. 116 del 4 aprile 1996; Vista la deliberazione n. 220 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 3 giugno 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione del citato accordo integrativo, ad eccezione dell'art. 1, in quanto dichiarato non conforme a legge dalla Sezione di controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. L'indennita' maneggio valori e' corrisposta nella misura e con le modalita' previste dalla normativa regionale previgente al D.P. n. 11/1995 (legge regionale n. 41/1985, art. 41).