(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38
                         del 26 luglio 1997)
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
  Visti gli artt. 14 lett. q), e 20 dello Statuto;
  Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante:
  "Nuove  disposizioni  per  la  disciplina  dello stato giuridico ed
economico del  personale  dell'Amministrazione  regionale  e  per  la
contrattazione  decentrata  a  livello regionale" ed, in particolare,
l'art. 5, relativo  alla  procedura  per  la  stipula  degli  accordi
sindacali di livello regionale;
  Visto  il  decreto  presidenziale 20 gennaio 1995 n. 11 "Disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione  regionale
per  il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il
30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994";
  Vista l'ipotesi di integrazione al suddetto accordo sottoscritta in
data 24 ottobre 1995 dalla delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle
organizzazioni   sindacali   CGIL,   CISL,   UIL,   CISAS,  SADIRS  e
limitatamente al punto 3 anche dalla CILDI;
  Rilevato  che  la Giunta regionale nella seduta del 7 febbraio 1996
ha esaminato  favorevolmente  la  suddetta  integrazione  al  decreto
presidenziale  20  gennaio 1995, riferendo alla Commissione di merito
dell'Assemblea regionale;
  Vista la deliberazione n.  116  della  Giunta  regionale,  adottata
nella seduta del 4 aprile 1996, con la quale e' stata autorizzata, ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991, la sottoscrizione
dell'accordo  integrativo  per  la  definizione  della disciplina del
rapporto di lavoro;
  Vista la deliberazione n. 27/1997 della Sezione di controllo  della
Corte  dei conti per la Regione siciliana, adottata nell'adunanza del
5 marzo 1997, che dichiara non conforme a legge l'art. 1 dell'ipotesi
di accordo integrativo del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, nel testo
allegato alla delibera della Giunta regionale n.  116  del  4  aprile
1996;
  Vista  la  deliberazione  n.  220 della Giunta regionale - adottata
nella seduta del 3 giugno  1997,  concernente  il  recepimento  e  la
conseguente  emanazione  del citato accordo integrativo, ad eccezione
dell'art.  1, in quanto dichiarato non conforme a legge dalla Sezione
di controllo della Corte dei conti;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  L'indennita' maneggio valori e' corrisposta nella misura e  con  le
modalita'  previste  dalla normativa regionale previgente al D.P.  n.
11/1995 (legge regionale n. 41/1985, art. 41).